IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 
   La  presente  legge,  in  applicazione  del decreto del Presidente
della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 ("Attuazione delle  direttive
CEE  numeri  80/779,  82/884,  84/360,  85/203  concernenti  norme in
materia di  qualita'  dell'aria,  relativamente  a  specifici  agenti
inquinanti  e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai
sensi dell'art. 15 della  legge  16  aprile  1987,  n.  183")  e  nel
rispetto  dei  principi  in esso contenuti, detta norme per la tutela
della qualita' dell'aria ai fini  della  protezione  della  salute  e
dell'ambiente  su  tutto il territorio regionale. Disciplina altresi'
le emissioni in atmosfera di qualsiasi sostanza,  solida,  liquida  o
gassosa proveniente da sorgenti fisse, con esclusione delle emissioni
accidentali  o  occasionali  non  derivanti  dal normale esercizio di
cicli di lavorazione, e le  modalita'  di  esercizio  delle  funzioni
amministrative concernenti le relative autorizzazioni.